Padova calcio di Redazione , 18/02/2025 16:50

GIUDICE SPORTIVO | Vicenza e Padova multate per lancio di fumogeni in campo: la sanzione

Tifosi padovani al Menti 16 febbraio (foto Calli)
Tifosi padovani al Menti 16 febbraio (foto Calli)

Strascichi di derby. Padova e Vicenza sono state multate per intemperanze dei rispettivi tifosi. Mille euro a viale Rocco per lancio di fumogeni (uno ha ritardato l'inizio del secondo tempo) e perché sono stati divelti tredici seggiolini del settore ospiti. La società biancorossa ha invece ricevuto ammenda per il lancio di fumogeni in campo e sulla recinzione. Di seguito, ecco le motivazioni del giudice sportivo 

PADOVA, 1.000 EURO DI MULTA "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere: 1. lanciato, al 51° minuto del secondo tempo, un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze ed un altro sul terreno di gioco, causando un ritardo nella ripresa della gara, con conseguente prolungamento del recupero di circa un minuto da parte dell’Arbitro; 2. divelto tredici seggiolini posti nel Settore loro riservato. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che dall’uso del materiale pirotecnico non sono derivate ulteriori conseguenze dannose (oltre il sopra indicato ritardo) e che la società disputava la gara in trasferta e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. Arbitrale, supplemento r. Arbitrale, r. proc. fed., r. c.c. - documentazione fotografica - obbligo di risarcimento danni se richiesto)".

VICENZA, 600 EURO DI MULTA “per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, durante l’ingresso in campo delle squadre, un fumogeno nel recinto di gioco ed un altro sul terreno di gioco, senza conseguenze. Ritenuta la continuazione misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.)”.